Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5
Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016
Art. 2 bis
Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione(8)
1. L'Autorità idrica toscana (AIT) e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.
2. L'allegato A (22) individua gli interventi di cui al comma 1 e ne definisce i relativi cronoprogrammi sulla base dell’istruttoria preventivamente svolta dall’AIT, che tiene conto anche dell’eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore.
3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo:
a) entro il 31 ottobre 2021, l'AIT recepisce i contenuti dell’allegato A adeguando la programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e aggiornando, ove necessario, il piano stralcio;
b) entro trenta giorni dal recepimento dei termini di cui alla lettera a), i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell’articolo 6, per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
Note del Redattore: