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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

1 bis.
1.
2.
3.
Art. 2 ter
Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione (9)

Articolo inserito con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 6.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 2 bis, per i quali non sia possibile il rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore, come attestate da apposita istruttoria dell’AIT, i gestori possono presentare all’autorità medesima una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) AIT, entro il 30 novembre 2021, provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, aggiornando, ove necessario, il piano stralcio ed i cronoprogrammi;
b) i gestori, entro trenta giorni dalla revisione degli atti di cui alla lettera a), presentano, ai sensi dell’articolo 6, apposita istanza per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
1.
2.
1 bis.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.