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Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 2
Applicazione del tributo. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1996
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1996 dopo le parole: “
della legge statale
” sono inserite le seguenti: “
ed ai sensi delle disposizioni di cui alla Sito esternoparte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
”.
b bis) gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. “ARPAT”).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.