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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO III
Art. 6
I livelli e gli strumenti di programmazione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2005
b) gli atti di programmazione di area vasta;
2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente: “
b bis) gli atti della programmazione della rete pediatrica regionale
”.
3. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente: “
b ter) l’atto regionale di definizione delle linee annuali di programmazione e individuazione degli obiettivi
”.
4. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente: “
d bis) il sistema annuale di budget aziendale, in linea con gli obiettivi definiti con l’atto regionale
”.
Art. 7
La programmazione di area vasta. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 9 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 9 La programmazione di area vasta
1. La Regione garantisce e sovraintende all'attuazione della programmazione strategica regionale
attraverso i piani di area vasta.
2. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione di area vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale del quale assumono i riferimenti temporali.
3. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in rete, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze, la Regione promuove:
a) l’attivazione dei dipartimenti interaziendali di area vasta, quale strumento di coordinamento tecnico professionale finalizzato a supportare la programmazione strategica di area vasta;
b) le iniziative di continuo miglioramento della riorganizzazione a livello di area vasta anche al fine di garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
c) la valorizzazione della governance tra le istituzioni.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono individuate le seguenti aree vaste:
a) Area vasta Toscana centro, comprendente l'azienda unità sanitaria locale Toscana centro, nonché l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
b) Area vasta Toscana nord-ovest, comprendente l'azienda unità sanitaria locale nord-ovest, nonché l’azienda ospedaliera universitaria Pisana;
c) Area vasta Toscana sud-est, comprendente l'azienda unità sanitaria locale sud est, nonché l'azienda ospedaliero universitaria Senese.
5. L'azienda ospedaliero-universitaria Meyer partecipa, in relazione alle competenze di cui all'articolo 33 bis, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.
6. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica partecipa, per quanto di competenza, alle attività di programmazione dell'area vasta nord-ovest e ai dipartimenti interaziendali della medesima area vasta; per le funzioni di valenza regionale partecipa alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.
7. L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) partecipa, per quanto di competenza, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.
”.
Art. 8
Direttore per la programmazione di area vasta. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 9 bis Direttore per la programmazione di area vasta
1. In ciascuna area vasta è nominato il direttore per la programmazione di area vasta che opera sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale al fine di garantire l’attuazione della programmazione strategica regionale.
2. Il direttore per la programmazione di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto delegato.
3. L'incarico di direttore per la programmazione di area vasta è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo lo schema tipo approvato dal Presidente della Giunta regionale con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.
4. L'incarico di direttore per la programmazione di area vasta ha una durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni.
5. Il trattamento economico lordo del direttore per la programmazione di area vasta è pari a quello previsto per il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
6. L'incarico del direttore per la programmazione di area vasta ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del fondo sanitario regionale.
7. La gestione economica del rapporto di lavoro è demandata all'azienda unità sanitaria locale afferente l'area vasta.
8. Nel caso in cui l'incarico di direttore per la programmazione di area vasta sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'azienda unità sanitaria locale, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
9. Nel caso in cui l'incarico di direttore per la programmazione di area vasta sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'azienda unità sanitaria locale provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
10. Il trattamento contributivo di cui ai commi 8 e 9 esclude ogni altra forma di versamento.
11. L'operato del direttore per la programmazione di area vasta è valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione. In relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti per l’area vasta oggetto del rapporto di cui all’articolo 9 ter, comma 1, lettera d), è altresì valutato annualmente il cinquanta per cento dell’operato dei direttori generali dell’azienda unità sanitaria locale e di quella ospedaliero universitaria di area vasta.
12. Per quanto concerne le cause di decadenza e revoca dell'incarico si applica l'articolo 39.
”.
Art. 9
Funzioni del direttore per la programmazione di area vasta. Inserimento dell’articolo 9 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 9 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 9 ter Funzioni del direttore per la programmazione di area vasta
1. Il direttore per la programmazione di area vasta esercita le seguenti funzioni:
a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e d'intesa con i direttori delle aziende sanitarie dell'area vasta, della proposta di piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'Università;
b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;
c) monitoraggio e controllo, anche in corso d’anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;
d) elaborazione ed inoltro alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per la
relativa approvazione, della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La Giunta regionale trasmette la relazione alla commissione consiliare competente in materia di diritto alla salute entro trenta giorni dall’approvazione da parte della direzione regionale;
e) trasmissione delle intese e degli accordi di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d), inerenti all'organizzazione integrata dei servizi e la regolamentazione della mobilità sanitaria, su proposta dal comitato di cui al comma 4, alla Giunta regionale, che ne controlla la conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale entro trenta giorni dal ricevimento; decorso tale termine tali atti si intendono approvati.
2. I direttori per la programmazione di area vasta si avvalgono, per le funzioni di supporto alla programmazione, all'attività di verifica e monitoraggio e all'attività tecnico amministrativa di un unico nucleo tecnico appositamente costituito con personale messo a disposizione dal servizio sanitario regionale.
3. I provvedimenti connessi o conseguenti le attività del direttore per la programmazione di area vasta sono adottati, su proposta dello stesso, mediante appositi atti della Giunta regionale o del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per quanto di competenza.
4. Presso la direzione regionale competente è costituto un comitato operativo con funzioni di supporto ai direttori per la programmazione di area vasta per quanto attiene l’elaborazione della proposta di piano. Il comitato operativo è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'ESTAR.
”.
Art. 10
Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Inserimento dell’articolo 9 quater nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 9 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art 9 quater Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta
1. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, è istituito il comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta.
2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori per la programmazione di area vasta.”.
3. Al comitato sono invitati a partecipare, per le rispettive funzioni di valenza regionale, il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer, il direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e il direttore generale dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica.
”.
Art. 11
Dipartimenti interaziendali di area vasta. Inserimento dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 9 quinquies Dipartimenti interaziendali di area vasta
1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per il coordinamento della programmazione delle aziende sanitarie in ambito di area vasta.
2. Fanno parte del dipartimento interaziendale le unità operative dei dipartimenti aziendali, o loro unità costitutive, delle aziende sanitarie di area vasta.
3. Il dipartimento interaziendale di area vasta:
a) formula proposte, ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano di area vasta, finalizzate a garantire l’omogeneità territoriale dei servizi, la predisposizione dei percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali, la qualità e appropriatezza delle cure, l’efficienza organizzativa, tenuto conto di
soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza definiti a livello regionale;
b) contribuisce alla definizione del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;
c) fornisce al direttore per la programmazione di area vasta contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta.
4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di una assemblea, composta dai referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, da un referente per ciascun dipartimento delle professioni di cui all’articolo 69 quinquies, dai responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, da un rappresentante del dipartimento della medicina generale, individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta ed è coordinato dal direttore per la programmazione di area vasta o suo delegato.
5. Il dipartimento interaziendale adotta un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
6. I dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati, sulla base del criterio del percorso assistenziale e tenuto conto delle reti cliniche già attive, su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta, con specifica deliberazione di Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.