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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO XII
Modifiche al capo II del titolo V della l.r. 40/2005
Art. 53
Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 40/2005
1. Al comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 40/2005 la parola “
definisce
” è sostituita dalle seguenti: “
individua nel repertorio di cui all’articolo 58
”.
Art. 54
Responsabilità delle strutture organizzative professionali. Sostituzione dell’articolo 62 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 62 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 62 Responsabilità delle strutture organizzative professionali
1. La responsabilità dell'unità operativa è attribuita dal direttore generale:
a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unità operative titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi della normativa vigente;
b) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di cui alla l.. 251/2000 per le unità operative relative alle corrispondenti aree professionali classificate di livello dirigenziale secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
c) ad un collaboratore professionale, esperto delle professioni sanitarie o sociali di cui alla l.
251/2000 e della professione di assistente sociale per le unità operative diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) ad un dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per le unità operative titolari di funzioni operative di carattere tecnico ed amministrativo.
2. Per le unità operative universitarie delle aziende ospedaliero-universitarie, gli incarichi sono conferiti dal direttore generale secondo le modalità di cui all'
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 517/1999
.
3. Il responsabile delle unità operative è denominato direttore.
4. In conformità all’articolo 15, comma 7 quater, del decreto delegato:
a) l’incarico di responsabile di sezione è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, ad un dirigente con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico;
b) l’incarico di responsabile di unità operativa semplice dipartimentale è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento ad un dirigente con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.