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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 5
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti disciplina, in particolare:
a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
b) le modalità per il rilascio delle concessioni di estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
c) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
d) l'entità delle garanzie finanziarie ed eventuali cauzioni da presentare, ove necessarie per la salvaguardia del bene demaniale;
e) lo svolgimento delle attività idrauliche, di polizia idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento;
f) lo svolgimento delle attività di vigilanza sulle opere di seconda categoria;
g) forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio nonché nei casi di progetti di opere assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di VIA e di valutazione di incidenza;
h) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera.
2. Ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni delle aree appartenenti al demanio idrico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) (8)

Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, art. 6.

, la Giunta regionale, nell’ambito dei regolamenti di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti criteri:
a) grado di sviluppo territoriale esistente;
b) funzione produttiva o turistica delle aree;
c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi, redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
d) qualità ambientale;
e) tipo di utilizzo;
f) estensione del bene occupato;
g) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, linee guida contenenti indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.