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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 24
Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere
1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dal comune territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presupposti.
2. Anche al fine di promuovere l’esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.