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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 12
Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche
1. In conformità ai criteri di cui all’Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell’analisi economica dell’utilizzo idrico di cui all'Sito esternoarticolo 119, comma 1, del d.lgs. 152/2006 medesimo, come risultante dalla pianificazione distrettuale e tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
a) necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l’utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica;
b) necessità di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni;
c) incremento della vulnerabilità del corpo idrico indotto dalle opere di captazione;
d) costi ambientali e mancate opportunità imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il canone di concessione da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso è determinato in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi.
3. Per la categoria d’uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, nel rispetto di quanto previsto all'Sito esternoarticolo 37, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 .

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.