Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 11
Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare:
a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;
c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’articolo 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ;
d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ;
f) gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alle autorità di bacino competenti;
g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua;
h) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 . (7)

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/r.

2. Nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 , la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:
a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all’articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d’incidenza;
e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).(7)

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/r.

3. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque, costituito:
a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dagli atti di pianificazione nazionali e regionali;
b) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, effettuato in conformità ai criteri di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza con gli indirizzi e priorità stabiliti dal piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'articolo 121 del medesimo decreto;
c) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali esistenti;
e) dalle opere e dalle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;
f) dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal PTA.
4. Il quadro conoscitivo di cui al comma 3 ed i successivi aggiornamenti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PTA.
5. Fino alla definizione degli indirizzi e priorità di cui al comma 3, lettera b), il censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico è effettuato ed aggiornato in conformità dei criteri di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e sulla base degli indirizzi e priorità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2013, n. 544 (Sito esternod.lgs. 152/2006 e l.r. 91/1998 . Indirizzi e priorità per l’effettuazione, da parte delle Province, del censimento delle utilizzazioni idriche in atto).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.