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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO V
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 22
Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché del monitoraggio di cui all’articolo 19, sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dagli strumenti della programmazione regionale.
Art. 23
Oneri istruttori
1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presente legge, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria:
a) per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro;
b) per i restanti usi delle acque e per l'utilizzo delle aree del demanio nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro;
2. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o oneri superiori, l'importo massimo può essere integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare o al rilascio dell'autorizzazione.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
4. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 24
Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere
1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dal comune territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presupposti.
2. Anche al fine di promuovere l’esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Art.24 bis
Direttive per la conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua (32)

Articolo inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 32.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.
3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le “Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica” approvati con delibera n. 155 del 20 maggio 1997 del Consiglio Regionale della Regione Toscana.
Art. 25
Sovra canoni
1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spettanti ai sensi dell’articolo 53 del r.d. 1775/1933 e dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), introitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, direttamente ai comuni interessati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6 bis, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura).
Art. 26
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la l.r. 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, e 17 della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
Art. 27
Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3 la Giunta regionale approva il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.
2. Fino all’approvazione del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 18, rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 “Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa”. Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).
Art. 28
Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche
1. Fino all’approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11, rimangono in vigore, in quanto compatibili con la presente legge e con le deliberazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nonché all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014):
a) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);
b) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 50/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e) ed h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.