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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 3
Documento operativo per la difesa del suolo
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre (17)

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

di ogni anno e con riferimento all'anno successivo (18)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

, il documento operativo annuale per la difesa del suolo. Il documento operativo per la difesa del suolo può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
3. Il documento operativo definisce:
a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;
b) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale realizzate dai comuni nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
c) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale realizzate dalla Città metropolitana di Firenze o dalle province nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2 bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d’intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma;(19)

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

d bis) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'articolo 3 bis;(20)

Lettera inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

e) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma;
e bis) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche. (20)

Lettera inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b):
a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio di un solo comune e, comunque, incidente sulla viabilità comunale;
b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intende i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e comunale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera c):
a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio della Città metropolitana di Firenze o di una sola provincia e, comunque, incidente sulla viabilità provinciale;
b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intendono i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il comune è autorità espropriante.
7. Per le opere di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il documento operativo stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni e dei consorzi di bonifica.
8. Nell'ambito del documento operativo sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 27 della medesima l.r. 79/2012 .
9. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere di cui al comma 3, nonché, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Il documento operativo contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012 .
11. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). La proposta di variante è pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva del procedimento.
12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisite al demanio regionale (21)

Parola aggiunta con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 ).
13. Le opere di cui al comma 3, lettere b) e c), sono acquisite al patrimonio dell’ente titolare della strada, fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contestualmente.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.