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Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

Art. 17
Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni
1. Al fine di provvedere, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 22/2015 , in conformità con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui all’allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13 della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528 e formalizzati, secondo le indicazioni dell’Osservatorio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, previa adozione di corrispondenti atti delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale di ciascun soggetto interessato. L'allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all'articolo 9, comma 6, della l.r. 22/2015 .
2. Gli elenchi di cui all’allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6 bis), della l.r. 22/2015 , e all’articolo 71 della l.r. 39/2000 . Sulle cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con cancellazioni ai sensi dei commi 4 e 6. (1)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura delle due unità previste dall'accordo organizzativo formalizzato con d.g.r. 827/2015.
3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come derivanti dall’applicazione della l.r. 22/2015 e dalla del. g.r. 528/2015 e come risultanti dagli accordi organizzativi di cui al comma 1:
a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l’esercizio della funzione, come indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015 e del punto 6 della del. g.r. 528/2015;
b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), del requisito dell’esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, in applicazione del criterio di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015 ;
c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, operante in altre strutture dell’ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza del requisito dell’esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), della l.r. 22/2015 , pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle esigenze organizzative ivi rilevate;
d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza degli altri requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b), c) e d), della l.r. 22/2015 , pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle reciproche esigenze organizzative;
e) individuazione, anche in deroga al criterio dell’esclusività o della prevalenza alla data dell’entrata in vigore della l. 56/2014, al fine di dare piena attuazione all’articolo 2 della l.r. 22/2015 e di consentire l’esercizio effettivo della funzione oggetto di trasferimento, del seguente personale che, per valutazione congiunta della Regione e degli enti interessati, effettuata sulla base delle reciproche esigenze organizzative e di criteri condivisi nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, è risultato comunque svolgere la funzione in un periodo non antecedente al 2013:
1) personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;
2) dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.
4. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:
a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall’elenco;
b) modificazione dell’elenco con l’aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b); l’integrazione avviene a titolo di modifica dell’accordo organizzativo ed è effettuata in via prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine, incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.
5. L’integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della provincia o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle richieste del personale pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista dal medesimo comma 4, lettera b), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata, con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di costo di cui all’articolo 7, comma 7, della l.r. 22/2015 . L’accertamento della sussistenza o della insussistenza dei requisiti e, se del caso, delle diverse esigenze organizzative della Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale. Il costo del personale complessivo per il quale, dopo la modifica, si provvede al trasferimento, determina il nuovo limite massimo per l’individuazione del personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 .
6. La Giunta regionale può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D, (2)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

in presenza di cessazioni già avvenute o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente non già accertate ai sensi del comma 4, lettera a), o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa (3)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

di personale di cui all'articolo 20:
a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 22/2015 , integrare l'elenco del personale in trasferimento, previa intesa tra gli organi tecnici di vertice dell'ente interessato e della Regione, applicando i criteri di cui al comma 3, lettera e);
b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , inizialmente risultato non soggetto a trasferimento, fino al limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della del. g.r. 528/2015, motivando sulle priorità relative alle proprie esigenze organizzative;
c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste. (4)

Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

7. I criteri di cui al comma 3, lettere b), c) e d), per il personale del comparto regione e enti locali, e i criteri di cui alla lettera e) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della proposta della giunta dell’unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data del 31 dicembre 2014.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

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Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.