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Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

Art. 7
Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “
Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all’articolo 10, commi 7 e 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7
”; la parola: “
trasferito
” è sostituita dalle seguenti: “
da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6
”; la parola: “
integralmente
” è soppressa.
5. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
5. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014
, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:
a) i compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;
b) i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
c) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;
d) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile1999 e di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale
trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali.
”.
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
”.
7. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7.
”.
8. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito.
”.
9. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 la parola: “
erogate
” è sostituita dalla seguente: “
destinate
”, e le parole: “
incrementa le risorse
” sono sostituite dalle seguenti: “
incrementa stabilmente le risorse
”.
10. Il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.
”.
11. Al comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “
Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 557, della l. 296/2006
.
”.
12. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
9 bis. I compensi professionali di cui all'
Sito esternoarticolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114
, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo
Sito esternoarticolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014
. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall’ente medesimo ai fini del rispetto della
Sito esternol. 296/2006
e dell'
Sito esternoarticolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014
convertito dalla
Sito esternol. 114/2014
.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

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Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.