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Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

Art. 6
Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'
Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014
.
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r.22/2015 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all’individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.
6 ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6 bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri.
”.
3. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
l'eventuale
assegnazione di personale
” sono inserite le seguenti: “
delle categorie del comparto
”.
4. Al comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 le parole: “
sessanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
centottanta giorni
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

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Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.