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Art. 1
- Modifiche all’articolo 10 dello Statuto
1. Al comma 2 dell’articolo 10 dello Statuto la parola: “
prevede
” è sostituita dalle seguenti: “
può prevedere
” e le parole: “
e ne garantisce
” sono sostituite dalla seguente: “
garantendone
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 29 luglio 2014, con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 1 del 14 gennaio 2015, parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.