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Legge regionale 27 marzo 2015, n. 37

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 6/2000 , 40/2005 , 38/2007 , 66/2008 , 73/2008 , 59/2009 , 77/2012 , 45/2013 , 77/2013 , 86/2014 , 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”);


Vista la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli

animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la nota del 19 marzo 2015 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario, nel contesto di svolgimento della gara, attualmente in corso, per il lotto unico regionale, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), che vede i partecipanti in continua contrapposizione sulla procedura e che non consente quindi di raggiungere lo scopo mediante accordi fra le parti, introdurre una disposizione al fine di evitare condizioni “bloccanti” per la fase di subentro nel servizio;


2. E’ necessario adeguare la disciplina del rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale di Sanità (ARS) a quella dei direttori delle altre agenzie ed enti dipendenti dalla Regione, recentemente uniformata con l'approvazione della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in particolare rendendo omogenei gli aspetti relativi alla durata del rapporto di lavoro, ai requisiti della nomina, agli aspetti contributivi, alle cause di revoca;


3. Per facilitare l’accesso al credito e consentire uno sviluppo efficace delle attività professionali e per consentire il pieno utilizzo del fondo regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie, previsto dalla l.r. 73/2008 , è opportuno introdurre il contributo in conto interessi quale nuova misura di sostegno in favore dei giovani professionisti per l’anno 2015;


4. Con la l.r. 77/2012 la Regione era stata autorizzata ad erogare il contributo di autonoma sistemazione a quei nuclei familiari che, a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2011, avevano avuto la propria abitazione inagibile nei Comuni di Aulla e Mulazzo ed erano ancora evacuati alla data di entrata in vigore della legge. Poiché gli interventi di ricostruzione di tali abitazioni non sono ancora completati, si rende necessario consentire l’erogazione per un ulteriore anno del predetto contributo, al fine di sostenere finanziariamente le famiglie evacuate;


5. A fronte dei tagli al bilancio regionale e al fine di evitare duplicazioni di disciplina fra interventi statali e regionali o nell'ambito della stessa normativa regionale, è necessario intervenire su alcuni istituti della l.r. 45/2013 , in particolare abrogando il contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo, a fronte della previsione nella legge di stabilità nazionale di un contributo di euro 960,00 per ogni nuovo nato, con durata triennale, e introducendo un limite di età per l'accesso al contributo a favore delle famiglie con persone disabili;


6. La precaria situazione economica dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" di Livorno e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca che garantiscono, con il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, l’offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale, ha reso necessario assegnare un sostegno di carattere finanziario che assicuri la continuazione dell’attività degli istituti stessi. Per l’anno 2015 le perdite risultanti dal bilancio dei tre istituti richiedono da parte della Regione Toscana una specifica contribuzione corrispondente all’entità degli effettivi ammanchi;


7. E’ necessario allineare la disciplina regionale della tassazione dei veicoli ultraventennali a quella nazionale come modificata dalla legge di stabilità nazionale, assoggettandoli alla tassazione ordinaria di possesso e prevedendo al contempo la riduzione del 10 per cento della tariffa per i veicoli ultraventennali;


8. E’ necessario modificare le modalità con le quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso la previsione di contributi finalizzati a concorrere al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all’attuazione degli interventi;


9. E’ necessario prevedere un contributo straordinario da erogare al Comune di Pontremoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo di programma, per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde, sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali;


10. E’ necessario tutelare e valorizzare il Festival Pucciniano, che rappresenta uno dei festival musicali ed operistici italiani di maggiore prestigio a livello internazionale, in quanto la Fondazione "Festival Pucciniano", che organizza e gestisce la manifestazione, non è più in grado di far fronte al pesante onere rappresentato dalle rate dei mutui accesi per la costruzione del teatro a seguito della consistente riduzione dei contributi pubblici intervenuta negli ultimi anni;


11. Riveste prioritario interesse regionale la realizzazione di un nuovo impianto sportivo presso il Comune di Coreglia Antelminelli, al fine di adeguarlo alle norme delle federazioni sportive ed alle altre normative vigenti e di renderlo, per l'intero comprensorio ed i comuni limitrofi, luogo destinato ad attività sociali e aggregative per i giovani;


12. A causa delle difficoltà amministrative riscontrate nella Provincia di Siena riguardanti anche gli ambiti territoriali di caccia (ATC), tale provincia ha completato le procedure per il finanziamento del piano annuale di gestione 2014 oltre i termini previsti dall’articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Si ritiene comunque necessario provvedere al finanziamento delle spese sostenute per le attività di gestione faunistico venatoria svolte dalla Provincia di Siena nel 2014;


13. E’ necessario prevedere un contributo straordinario per la Provincia di Grosseto al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex casa dello studente da adibire a centro polifunzionale di carattere sociale;


14. E’ necessario prevedere un contributo straordinario al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo di programma, destinato ad opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del Parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno;


15. Per consentire di assicurare la continuità del tracciato ciclabile che si sviluppa lungo la Via Francigena, sia in territorio toscano, sia in territorio ligure, tra Aulla e Avenza, si prevede un contributo straordinario al Comune di Fosdinovo finalizzato alla progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile;


16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.