CAPO IX
- Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale)
Art. 11
- Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 45/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) la parola: “
dicembre
” è sostituita dalla parola: “marzo
”.Art. 12
- Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2013 , dopo le parole: “
persone disabili
” sono inserite le seguenti: “di età inferiore a sessantacinque anni
”.Art. 13
- Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 le parole: “
cinque anni
” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi
”.Art. 14
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 45/2013 le parole: “La Regione stanzia per il triennio 2013 – 2015 risorse per euro 5.000.000,00 annui” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione stanzia risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio 2013/2014 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015”.
Art. 15
- Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:
“
4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:
a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014;
b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.Art. 16
- Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 45/2013
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla
legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), continuano ad applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015.
”.2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 è aggiunto il seguente:
“
1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della
l.r. 37/2015 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.