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Legge regionale 27 marzo 2015, n. 37

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 6/2000 , 40/2005 , 38/2007 , 66/2008 , 73/2008 , 59/2009 , 77/2012 , 45/2013 , 77/2013 , 86/2014 , 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO XI
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015)
Art. 19
- Inserimento della sezione II bis nel capo I della l.r. 86/2014
1. Dopo la sezione II del capo I della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è inserita la seguente: “SEZIONE II BIS - Interventi in materia di tassazione di veicoli ultraventennali”.
Art. 20
1. Dopo l'articolo 5 nella sezione II bis del capo I della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Tassazione dei veicoli ultraventennali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.
2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1.
3. L'
articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43
(Legge finanziaria per l’anno 2003), è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.
”.
Art. 21
- Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014
1. L'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 33 - Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, attraverso l’erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa RFI, finalizzati al conseguimento delle ulteriori risorse necessarie rispetto a quelle già stanziate nel bilancio regionale per l’eliminazione dei passaggi a livello e per le altre opere complementari nel tratto Pistoia-Montecatini ed a quanto previsto nel
Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164
. Tali risorse sono erogate previa stipula di apposita convenzione.
2. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l’eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti ai commi 3 e 4, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2017.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2018 e fino al 2036, si provvede con legge di bilancio.
”.
Art. 22
- Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. L'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 34 - Interventi sul porto di Livorno
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Livorno di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal
2016 al 2035, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Livorno in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2018 e fino al 2035, si provvede con legge di bilancio.
”.
Art. 23
1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 34 bis - Finanziamento al Comune di Livorno
1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa di 5.000.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 24
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 37 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
8 bis. Per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati.
”.
2. Il comma 9 dell'articolo 37 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8 bis, pari a complessivi euro 4.760.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.”
Art. 25
1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 47 bis - Contributo regionale per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!”
1. Al fine di sostenere l’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!” come definiti dall’
articolo 47, comma 1, della l.r. 77/2013
.
2. Il contributo regionale è destinato ai comuni sede di un nuovo Punto Ecco Fatto! ed è concesso, su richiesta dello stesso comune, una sola volta per punto e unicamente per i punti aperti dal 1° gennaio 2015.
3. I contributi sono concessi prioritariamente per l’apertura di un nuovo Punto Ecco Fatto! situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 27 marzo 2015, n. 37
(Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), sono stabiliti i limiti del contributo concedibile e individuate le modalità di presentazione delle domande, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00, cui si fra fronte con gli stanziamenti dell’UPB 515 “Sviluppo locale - spese correnti” del bilancio di previsione 2015.”
Art. 26
1. Dopo l'articolo 47 bis nel capo VII della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 47 ter - Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è autorizzata ad erogare, in favore del Comune di Viareggio, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 al fine di garantire la continuità della presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015
.”.
Art. 27
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “
1.600.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.850.000,00
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “
1.200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.450.000,00
”.
Art. 28
- Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 86/2014
1. L'articolo 62 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 62 - Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari all'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio, in scadenza nel triennio considerato.
2. La concessione del contributo è condizionata alla valutazione positiva, espressa dalla Giunta regionale, di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione nel triennio 2015 – 2017.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017 annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 29
1. Dopo l'articolo 64 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 64 bis - Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.200.000,00 al Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali e aggregative per il territorio comunale e per i comuni limitrofi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 30
1. Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: “
1.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
850.000,00
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: “
1.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
850.000,00
”.
Art. 31
1. Dopo l'articolo 67 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 67 bis - Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti
1. Per l’anno 2015 sulle agevolazioni finanziarie di cui all’
articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), sono concessi contributi in conto interessi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso al contributo.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 263.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 32
1. Dopo l'articolo 67 bis della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 67 ter - Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum di euro 200.000,00 alla Diocesi di Firenze, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale di Papa Francesco nel mese di novembre 2015, in occasione del V convegno ecclesiale nazionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 33
1. Dopo l'articolo 67 ter della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 67 quater - Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014
1. Con riferimento ai contributi per l’attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall’
articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio”), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all’
articolo 9 della stessa l.r. 3/1994
per l’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell’anno 2014.
”.
Art. 34
1. Dopo l'articolo 67 quater della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 67 quinquies - Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto
1. Al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex Casa dello studente da adibire a centro polifunzionale con finalità di carattere sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto, previa stipula di specifico accordo con la provincia medesima e con gli altri soggetti interessati, un contributo straordinario di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 35
1. Dopo l'articolo 67 quinquies della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 67 sexies - Contributo straordinario al Comune di Pisa
1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 36
1. Dopo l’articolo 67 sexies della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 67 septies - Interventi sulla mobilità ciclopedonale
1. Al fine di garantire la continuità del tracciato ciclopedonale lungo la via Francigena, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 30.000,00 al Comune di Fosdinovo, previa stipula di apposita convenzione, per la progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile ricadente nel Comune di Fosdinovo, a completamento della pista in corso di realizzazione in territorio ligure da parte della Provincia di La Spezia lungo il canale Lunense, che si raccorda con il tracciato ciclabile della Francigena tra Aulla e Avenza in corso di realizzazione in territorio toscano.
2. All’onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 86/2014
1. L’articolo 73 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 73 - Modifiche all’
articolo 20 della l.r. 3/2009
“c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purchè in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l’anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della
legge regionale 27 marzo 2015, n. 37
(Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).
”.
Art. 38
- Sostituzione dell'allegato A della l.r. 86/2014
1. L'allegato A della l.r. 86/2014 è sostituito dall’allegato A della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.