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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 22
- Subingresso nelle coltivazioni
1. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP del comune territorialmente competente, contenente i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3.
3. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.
3 bis. Il cedente l'autorizzazione presenta, entro il termine di cui al comma 4, gli elaborati di rilievo aggiornati rispetto all'attività svolta e dichiara l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 27. (45)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9.

4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis (46)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9.

adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro.
5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività.

Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.