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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO VIII
- Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche
Art. 43
- Disposizioni generali
1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare, anche parzialmente sul territorio toscano, le seguenti opere pubbliche:
a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione;
c) di interesse regionale;
d) di interesse locale;
e) a seguito di gravi calamità naturali.
2. Sono di interesse regionale le opere pubbliche di competenza della Regione, nonché quelle oggetto di accordo di programma tra Regione ed enti locali o comunque finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione.
3. Sono di interesse locale le opere di competenza degli enti locali, comprese quelle afferenti a funzioni che sono state trasferite con legge regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
4. Per le opere di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed e), le autorizzazioni all'esercizio della coltivazione delle cave di prestito, nonché le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267/1923, del vincolo paesaggistico di cui al Sito esternod.lgs. 42/2004 , nonché gli adempimenti di cui all’articolo 24, sono di competenza regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 42 della l.r. 39/2000 .
5. Per le opere di cui al comma 1, lettera d), le autorizzazioni sono rilasciate dal comune territorialmente competente.
6. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.
Art. 44
- Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Sito esternoparte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) (94)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17.

, ai fini della richiesta dell'apertura della cava di prestito, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera stessa, nonché dei materiali assimilabili di cui all'articolo 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.
2. Qualora non siano sufficienti i materiali riutilizzabili e reperibili di cui al comma 1, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati gli elaborati di cui all'articolo 17, nonché:
a) il piano di utilizzazione dei materiali di risulta di cui al comma 1;
b) una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso ad una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare.
4. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26 a favore della Regione o del comune interessato.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata o trasferita su richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica all'appaltatore (94)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17.

, in tal caso gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento autorizzativo sono imputabili al medesimo soggetto ivi compreso il pagamento del contributo di cui all'articolo 27 e l'assunzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.
Art. 45
- Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito
1. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di prestito si applicano le disposizioni di cui al capo III in quanto compatibili.
2. Per le cave di prestito di competenza regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla struttura regionale competente in materia.
Art. 46
- Autorizzazione alle indagini preliminari
1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di coltivazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è rilasciata dall'autorità espropriante di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Le indagini preliminari autorizzate sono eseguite entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) planimetria in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio, indicante l'area di indagine;
b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini;
c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area.
4. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'atto di autorizzazione.
Art. 47
- Disposizioni di carattere eccezionale
1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta regionale può autorizzare la coltivazione di siti estrattivi anche al di fuori delle aree a destinazione estrattiva individuate negli strumenti urbanistici comunali, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.
Art. 48
- Estrazione dai corsi d'acqua
1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.
2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui la comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:
a) uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;
b) la quantificazione del materiale estratto e uno studio sul riutilizzo dello stesso all'interno dello stesso cantiere o, secondariamente, in altre opere pubbliche da realizzarsi contestualmente da parte del medesimo ente competente;
c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati ai sensi della lettera b);
d) le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale estratto;
e) le modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori.
3. Qualora lo studio di cui alla lettera b), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera b), tale materiale, nel limite massimo della quantità indicata alla lettera c), può essere ceduto, a compensazione del costo degli interventi comprensivo di tutti gli oneri, all'appaltatore.
4. In ogni caso il valore del materiale ceduto non può superare il valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore, comprensivo di iva e altri oneri connessi.
5. Nei casi in cui al comma 3, il valore del materiale è determinato dalla Giunta regionale sulla base del valore medio di mercato delle tipologie di materiale estratto.
6. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.
Art. 49
- Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali
1. Il prelievo di materiale nelle cave di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), finalizzato a specifici interventi pubblici di recupero, restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici materiali dalla competente soprintendenza, fino ad un massimo di 300 metri cubi di pietre da taglio, è soggetto a segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/90 da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA di cui al comma 1, contiene:
a) l’indicazione del quantitativo di materiale da estrarre nel rispetto del limite di cui al comma 1;
b) l’indicazione del metodo di coltivazione adottato, dei tempi e degli schemi organizzativi.
3. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali, la risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell’area e la relativa garanzia finanziaria.

Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.