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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO II
- Atti di programmazione e strumenti di pianificazione territoriale in materia di cave
Art. 6
- Piano regionale cave
1. Il PRC è lo strumento di pianificazione territoriale, parte del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è definito quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.
Art. 7
- Contenuti del piano regionale cave
1. Il PRC definisce:
a) il quadro conoscitivo delle attività estrattive e delle risorse presenti nel territorio, con particolare riferimento a:
1) le risorse minerarie suscettibili di attività estrattive ed i vincoli già esistenti da rispettare per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva;
2) i siti estrattivi in esercizio e le tipologie dei materiali estratti;
3) la stima della quantità dei materiali riutilizzabili e assimilabili;
4) i siti estrattivi e le cave di reperimento di materiali ornamentali storici;
5) i siti estrattivi dismessi;
6) l'analisi dell'andamento economico del settore;
7) le proiezioni di mercato relative alle tipologie di materiali in un quadro di riferimento di sostenibilità ambientale;
b) i giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa;
c) i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile, individuati per ciascun comprensorio in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile;
d) i criteri al fine della localizzazione, da parte dei comuni, delle aree a destinazione estrattiva e per l’effettuazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area, nonché i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, delle aree annesse al sito estrattivo in cui possono (30)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3.

essere svolte (31)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3.

le eventuali attività di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione;
e) la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre, tenendo conto della stima della quantità dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili anche sulla base delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
f) gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane di cui all'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) in coerenza con gli altri atti di programmazione regionale;
g) i criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva, in relazione alle varie tipologie dei materiali da estrazione, con particolare riferimento alla coltivazione dei materiali da taglio/ornamentali presenti nei giacimenti di cui alla lettera b), e nei siti estrattivi in esercizio;
h) criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi;
i) gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali di cava, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive; (32)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3.

l) gli indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno del medesimo comprensorio;
m) gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza;
n) gli indirizzi per il recupero ambientale di siti estrattivi dismessi;
o) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 88, comma 7, lettera i), della l.r. 65/2014 ;
p) gli indirizzi ed i criteri per la coltivazione in galleria dei materiali, ivi compresa la coltivazione nelle aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici, in coerenza con gli obiettivi di tutela;
q) i criteri per la tutela e la coltivazione delle cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici.
2. I giacimenti individuati ai sensi del comma 1, lettera b), costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 ;
3. I contenuti del PRC di cui al comma 1, lettera b), c) ed e), hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 88, comma 7 della l.r. 65/2014 .
Art. 8
- Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave
1. Il PRC è approvato con le procedure di cui al titolo II e al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014 .
2. Le modifiche al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali, sono approvate ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2015 .
3. Il PRC ha validità a tempo indeterminato. Può essere aggiornato e modificato con le procedure di cui ai commi 1 e 2, ogni volta che se ne determini la necessità.
4. Con cadenza almeno quinquennale è effettuata una verifica in relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione.
5. Nei casi di cui al comma 2, le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. (91)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80.

Art. 9
- Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale
1. Il comune, ove necessario, adegua nei termini stabiliti dallo stesso PRC i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo.
1 bis. Il comune, qualora ne ricorrano i presupposti, può procedere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 65/2014. (85)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 69.

2. Il comune recepisce nel piano strutturale i giacimenti individuati dal PRC.
3. Il comune, nell'adeguare il piano operativo comunale al PRC:
a) perimetra l'area a destinazione estrattiva e definisce le relative volumetrie nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d);
b) stabilisce le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area;
c) individua i casi in cui i siti estrattivi contigui o vicini sono tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza;
d) individua i casi in cui è obbligatoria la costituzione di un consorzio ai sensi dell’articolo 28.
4. Ai fini della definizione dei contenuti del piano operativo i comuni procedono ai sensi dell'articolo 10.
5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014 , il comune individua i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli articoli da 107 a 114 della l.r. 65/2014 .
6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i comuni, per le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane, adeguano i propri strumenti della pianificazione urbanistica nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettera f), e della disciplina contenuta nel piano del parco.
Art. 10
- Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti
1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.
2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.
3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell’avviso pubblico di cui all'articolo 11.
Art. 11
- Avviso pubblico
1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione.
2. La presentazione delle proposte a seguito dell’avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale.
Art. 12
- Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
1. Secondo quanto previsto all'articolo 53 della l.r. 65/2014 , la Regione collabora con i comuni che ne facciano richiesta, ai fini dell'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.
2. Le province provvedono a mettere a disposizione della Regione e dei comuni gli elementi e i dati in loro possesso, utili per la definizione dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione.
Art. 13
- Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave
1. Qualora il comune approvi o modifichi i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in contrasto o incompatibili con le prescrizioni contenute nel PRC, la Regione può adire la conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 65/2014 .
Art. 14
1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale comunale (92)

Parola inserita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 82.

vigente. (87)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70.

2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 ter della l. 241/1990 , una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell’atto di ripartizione delle quote.
3. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può provvedere ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 88/1998 .
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
5. I costi dell'attività espletata dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 2 e 3 (88)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70.

sono, esclusivamente e totalmente, a carico dei comuni sostituiti.
Art. 15
- Monitoraggio
1. La Regione esegue il monitoraggio di cui all'articolo 15 della l.r. 65/2014 .

Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.