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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. La Regione con la presente legge disciplina la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).
2. La presente legge non si applica al demanio fluviale, lacuale e marittimo.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) attività estrattiva: l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche;
b) industria estrattiva: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
c) materiale di cava: i materiali di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, distinti in:
1) materiali per usi industriali e per costruzioni: calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, argille, torbe, sabbie e ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti;
2) materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi:
2.1. materiali da taglio: i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini;
2.2. derivati dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità;
d) cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici: siti estrattivi individuati dal piano regionale cave (PRC) e dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio di cui alla lettera c), punto 2, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
e) giacimento: porzione di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte; (26)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2.

e bis) giacimento potenziale: porzioni di suolo o sottosuolo che in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, necessitano di un successivo approfondimento a livello comunale ai fini dell'individuazione del giacimento; (27)

Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2.

f) area a destinazione estrattiva: porzione di territorio, così come individuata dal piano operativo comunale di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), entro il cui perimetro può essere rilasciata l'autorizzazione o la concessione alla coltivazione nel periodo di validità dello stesso piano operativo;
g) sito estrattivo attivo: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore;
h) comprensorio: porzione del territorio, contraddistinta da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi;
i) sito estrattivo dismesso: sito localizzato esternamente al giacimento (28)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2.

in cui è documentata o documentabile l'attività estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria;
i bis) Sito estrattivo in esaurimento da riqualificare: area interna al giacimento, già interessata da pregressa attività estrattiva e con limitate potenzialità estrattive, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente comma, in cui l’attività estrattiva è finalizzata al recupero e riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza; (95)

Lettera inserita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 1.

l) attività di prima lavorazione: il complesso di operazioni necessarie all’estrazione del materiale ed a renderlo idoneo all’utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni;
m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi; (26)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2.

n) livello territoriale ottimale: uno o più siti estrattivi contigui o vicini individuati dal comune al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa;
o) risistemazione del sito estrattivo: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
p) materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava: i residui derivanti da altre attività e suscettibili di riutilizzo.
Art. 3
- Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive e provvede:
a) all'approvazione del PRC;
b) al rilascio delle autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse statale e regionale e della relativa dichiarazione di ultimazione dei lavori;
c) all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge;
d) all'esercizio delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 51;
e) alla verifica di assoggettabilità ed alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).
Art. 4
- Funzioni dei comuni
1. Il comune in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC:
a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC;
b) rilascia le autorizzazioni, le concessioni sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;
c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo;
d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori;
e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse locale;
f) effettua la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010 .
Art. 5
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento che definisce, in particolare:
a) gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo;
b) le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51.

Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.