Menù di navigazione

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 30
- Obblighi del ricercatore
1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Il ricercatore trasmette al comune ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
3. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune e alla Giunta regionale anche ai fini dell'implementazione dei quadro conoscitivo del PRC. In caso di esito positivo, il ricercatore può presentare istanza di inserimento dell'area individuata nei giacimenti del PRC.
4. Il comune adotta il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.
5. Qualora il programma dei lavori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera d), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera d), tale materiale può essere commercializzato dal titolare del permesso di ricerca. Il ricavato, detratte le spese, è corrisposto al comune che ha rilasciato il permesso.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.