Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 36
Programma annuale delle attività
1. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico di cui all’articolo 35. Esso definisce il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, ne indica i costi imputabili all’anno di riferimento e ne individua le modalità di attuazione, anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con gli altri enti gestori di aree protette.
2. Il programma di cui al comma 1, evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e costituisce il riferimento per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 37.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.