Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
SEZIONE II
Atti della riserva naturale regionale
Art. 49
Regolamento della riserva naturale regionale
1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale (40), il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l’esercizio delle attività consentite nell’area della riserva.
2. Il regolamento definisce in particolare:
a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b);
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991 ;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all’articolo 52;
e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento altresì:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione. (41)
4. Ulteriori contenuti del regolamento sono individuati con riferimento a quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, della l. 394/1991 .
5. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 39/2000 .
6. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell’area di riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna, redatta secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 . (41)
8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni. (41)
Art. 50
Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale
1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della l.r. 65/2014 , previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9. (42)
3. Alla pubblicazione del regolamento si provvede nelle forme e secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 65/2014 .
5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 109 e 110, per le riserve di nuova istituzione, il regolamento è approvato entro due anni dalla data dell’atto istitutivo di cui all’articolo 46.
Art. 51
Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali(129)
Abrogato.
Art. 52
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali (43)
1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.
3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.
4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.