Menù di navigazione

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

CAPO II
Disposizioni in materia di parchi regionali
SEZIONE I
Istituzione del parco e organi dell’ente parco
Art. 18
Legge istitutiva del parco regionale
1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.(19)

Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 13.

2. La legge istitutiva del parco regionale, oltre a istituire l’ente per la sua gestione, definisce:
a) le finalità del parco;
b) la perimetrazione provvisoria del parco e delle eventuali aree contigue;
c) le misure di salvaguardia;
d) gli elementi del piano integrato per il parco, nonché le disposizioni di principio a cui il regolamento deve dare attuazione;
e) tempi e modalità per l’approvazione dello statuto;
f) norme specifiche in relazione alle finalità istitutive di cui alla lettera a);
g) forme e modalità di finanziamento regionale e degli enti locali facenti parte della comunità del parco.
3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 11, comma 3, e dall’Sito esternoarticolo 22, comma 6, della l. 394/1991 .
3 bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991 . (20)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 13.

Art. 19
Organi dell’ente parco e loro durata
1. Sono organi dell’ente parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la comunità del parco;
d) il collegio regionale unico dei revisori dei conti.
2. Gli organi dell’ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni.
Art. 20
Presidente
1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della l.r. 5/2008 , sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla comunità del parco e dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.
2. Il presidente del parco:
a) ha la legale rappresentanza dell’ente parco e ne coordina l'attività;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
c) adotta le ordinanze di cui all’articolo 64;
d) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
Art. 21
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da sette membri nominati dal Consiglio regionale in applicazione della l.r. 5/2008 .
2. La nomina dei membri di cui al comma 1, è effettuata con le seguenti modalità:
a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco;
b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti (21)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 14.

designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti (21)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 14.

designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio;
d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.
3. Il consiglio direttivo:
a) predispone la proposta di piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27;
b) adotta il regolamento del parco ai sensi dell’articolo 30;
c) approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità del parco, di cui all’articolo 35, comma 9;
d) adotta il budget economico (188)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73.

ed il bilancio di esercizio e li trasmette agli organi di cui all’articolo 35, comma 4;
e) approva il regolamento che disciplina l’organizzazione dell’ente, di cui all’articolo 41, comma 3;
f) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all’articolo 25;
g) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione di cui all’articolo 37;
h) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell’ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
4. Il consiglio direttivo delega al presidente l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, secondo quanto stabilito dallo statuto dell’ente parco.
5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e l’elenco delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio.
Art. 22
Comunità del parco
1. La comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 8, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell’area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all’estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell’area del parco e nelle aree contigue ed alla popolazione ivi residente.
2. La comunità del parco:
a) adotta lo statuto del parco di cui all’articolo 26;
b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza ai sensi degli articoli 20 e 21;
c) esprime parere obbligatorio in relazione:
1) al piano integrato per il parco, ai sensi dell’articolo 29;
2) all'adozione del regolamento, ai sensi dell’articolo 30 e del piano di gestione di cui all’articolo 28;
3) all'adozione del budget economico (189)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74.

e del bilancio di esercizio del parco, di cui all’articolo 35;
4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell’ente;
e) promuove l’equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all’interno delle aree del parco;
f) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, concorre, per il tramite degli enti rappresentati, ad eccezione delle province e della città metropolitana, (22)

Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 15.

al finanziamento delle spese per la gestione del parco e svolge altresì funzioni di indirizzo e di promozione dell’attività dell'ente. Essa vigila sull’attuazione degli interventi previsti nella sezione programmatica del piano integrato per il parco, di cui all’articolo 27, comma 8.
4. La comunità esprime i pareri di competenza (23)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 15.

entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere, fatto salvo quanto previsto all’articolo 35, comma 3 (152)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 26.

, si intende favorevole quando non è pervenuto entro il termine indicato.
5. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.
6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell’ente parco di cui all’articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio. (24)

Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 15.

7. Qualora un ente rappresentato all’interno della comunità del parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3, la Regione, su richiesta dell’ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti mediante l’attivazione di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo all’ente inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione all’ente parco.
8. I singoli comuni appartenenti ad unioni di comuni possono delegare l’unione stessa all’esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all’interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell’unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i comuni sono tenuti, compreso il pagamento delle quote di cui al comma 3.
Art. 23
Collegio regionale unico dei revisori dei conti
1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali. La spesa per il funzionamento del collegio è ripartita in uguale misura tra gli stessi enti parco.
2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Nella prima seduta, il collegio regionale unico dei revisori dei conti nomina il presidente tra i propri membri.
4. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente parco delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
5. La relazione con la quale il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il parere sul budget economico (190)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75.

dell’ente parco contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
8. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell’ente parco e alla Giunta regionale.
9. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
Art. 24
Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell’ente parco
1. Al presidente del parco spetta un’indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai componenti del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del consiglio direttivo.
3. Al presidente del parco e ai soggetti di cui al comma 2, residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
4. Al presidente del parco ed ai soggetti di cui al comma 2, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è comunque riconosciuto il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui:
a) la sede dell'ente parco non risulti raggiungibile con mezzo pubblico negli orari in cui hanno luogo le attività istituzionali;
b) l'utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.
5. Al presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di rimborso spese di cui ai commi 3 e 4.
SEZIONE II
Comitato scientifico
Art. 25
Comitato scientifico
1. Al fine di garantire all’ente parco un adeguato supporto tecnico scientifico è istituito il comitato scientifico, composto da esperti in numero non superiore a dieci, determinato dallo statuto del parco.
2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed ha durata corrispondente a quella di tale organo. I membri del comitato sono nominati sulla base di designazioni espresse congiuntamente dalle università degli studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche, assicurando la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali.
3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo statuto. In particolare esso si esprime per i profili di competenza:
a) sul piano integrato per il parco, sul regolamento e sul piano di gestione, con parere obbligatorio;
b) su ogni altra questione di carattere scientifico a richiesta degli organi dell’ente parco e del direttore.
4. Il comitato scientifico si esprime entro i termini stabiliti dallo statuto e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste.
5. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica, informazione ambientale ed educazione allo sviluppo sostenibile e si rapporta con la consulta tecnica regionale, di cui all’articolo 9, per la condivisione delle conoscenze ed il coordinamento delle funzioni, per le materie di sua competenza.
6. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del comitato stesso. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese nella misura ed alle condizioni previste all’articolo 24, commi 3 e 4.
SEZIONE III
Atti dell’ente parco regionale
Art. 26
Statuto
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell’ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all’approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
2. Lo statuto del parco prevede in particolare:
a) la sede dell'ente;
b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 22, comma 1 e l’eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 8;
d) i criteri per la definizione delle quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);
e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
f) le modalità e i criteri per la nomina del comitato scientifico del parco;
g) le modalità di partecipazione alle sedute della comunità del parco dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca presenti sul territorio di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a);
h) forme e modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell’ente;
i) le forme di pubblicità degli atti;
3. Le modifiche dello statuto sono adottate ed approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce.
5. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto-tipo degli enti parco regionali.
Art. 27
Piano integrato per il parco
1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 .
2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 . Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge determinando:
a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, Sito esternodella l. 394/1991 ;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
e) specifici vincoli e salvaguardie;
f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, della l. 394/1991 , cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.
3. La sezione di cui al comma 2:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 394/1991 ;
d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;
e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a). (25)

Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25, comma 2, della l. 394/1991 , si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 .
5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.
6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
7. L’approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.
8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza (142)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 104.

con gli strumenti della programmazione regionale (26)

Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

di cui all’articolo 12:
a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 3, della l. 394/1991 , atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche (27)

Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;
e) può prevedere l’attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 1, della l. 394/1991 .
8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma triennale (191)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76.

di cui all'articolo 36. (143)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 104.

Art. 28
Piani di gestione del parco
1. L’ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l’area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l’indicazione della loro durata.
2. Il consiglio direttivo adotta il piano di gestione del parco previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco.
3. Entro dieci giorni dall’adozione, il piano di gestione del parco è reso accessibile sui siti istituzionali dell’ente parco e della Regione ed è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso i comuni, le province e la città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.
4. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il consiglio direttivo approva il piano di gestione del parco motivando le determinazioni assunte in relazione alla osservazioni presentate.
5. Il piano di gestione del parco acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT. Detto piano è reso disponibile sul sito istituzionale dell’ente parco a cui si riferisce.
Art. 29
Procedimento per l’approvazione del piano integrato per il parco
1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 65/2014 .
3. Il deposito di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell’ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono presentate all’ente parco, che provvede alla relativa istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti all’articolo 19, commi 2 e 3, della l.r. 65/2014 , le osservazioni pervenute e gli esiti dell’istruttoria svolta, sono trasmessi dall’ente parco alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco.
4. Ai fini dell’approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la documentazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.
6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall’approvazione del PRS, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l’approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
Art. 30
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell’area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all’approvazione del piano integrato per il parco e, comunque, entro sei mesi dall’approvazione del medesimo.
2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 . Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
3. Il consiglio direttivo del parco adotta il regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco e lo trasmette alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale.
5. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.
6. Entro il termine di cui al comma 5, ove necessario, gli enti locali ricompresi nell’area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.
Art. 31
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali
1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo. (29)

Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente. (29)

Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V , capo I, (30)

Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

della l.r. 39/2000 sono rilasciate dal parco nel rispetto della disciplina ivi prevista.
4. Nei casi di cui all’articolo 88, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata dall’ente parco ed è rilasciato entro il termine previsto dallo stesso articolo 88, comma 3.
SEZIONE IV
Patrimonio, contratti, contabilità e bilanci del parco
Art. 32
Patrimonio e contratti
1. L’ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni.
2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall’ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’ente medesimo.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell’area del parco mettono a disposizione dell’ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.
4. L’ente parco gestisce la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
Art. 33
Ufficiale rogante
1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell’ente parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, con le modalità prescritte dalla Sito esternolegge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso parco, da un dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente parco può avvalersi dell’ufficiale rogante della Regione ai sensi dell’articolo 58, comma 6, della l.r. 38/2007 , con rimborso delle relative spese, ovvero nominare, a cura del direttore, su proposta del consiglio direttivo, l'ufficiale rogante ed il suo sostituto tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58, comma 2, della l.r. 38/2007 .
3. L'ufficiale rogante:
a) provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1, in base alle vigenti leggi di registro;
b) cura la raccolta dei verbali e dei contratti stipulati e la loro annotazione su apposito registro;
c) autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti;
d) cura ed è responsabile degli adempimenti tributari connessi ai contratti del parco in forma pubblico amministrativa.
4. Ai funzionari di cui al comma 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell’ente parco di ricorrere al rogito notarile.
Art. 34
Entrate dell’ente parco
1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
b) i contributi straordinari della Regione per progetti ed attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale (31)

Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

di cui all’articolo 12 e delle deliberazioni di attuazione dello stesso;
b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f); (32)

Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana; (33)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

c bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco; (32)

Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
e) i contributi di enti privati, persone fisiche (34)

Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

ed associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
f) i redditi patrimoniali;
g) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.
2. Gli enti parco regionali si attengono agli obiettivi di contenimento quantitativo della spesa, stabiliti dalle norme e dalle direttive regionali. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa nazionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità istitutive, gli enti parco assicurano il raggiungimento degli standard ed il rispetto dei limiti della spesa corrente nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
Art. 35
Contabilità e bilancio dell’ente parco
1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. I contenuti del budget economico (192)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all’articolo 38.
3. Il budget economico (192)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

è adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 31 dicembre (192)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

dell’anno precedente a quello di riferimento, alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori.
4. La Giunta regionale acquisisce il parere della comunità del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

stesso. L’ente parco trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
6. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

.
7. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale. (153)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 27.

8. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso.
9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8.
10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell’ente parco.
Art. 36
1. Il programma triennale (194)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

delle attività, (195)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

, è una sezione della relazione illustrativa del budget economico (196)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

di cui all’articolo 35. Esso definisce il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, ne indica i costi imputabili all’anno di riferimento e ne individua le modalità di attuazione, anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con gli altri enti gestori di aree protette.
2. Il programma di cui al comma 1, evidenzia la coerenza con il budget economico (196)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e costituisce il riferimento per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 37.
2 bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nel bilancio di esercizio. (145)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 106.

(154)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 28.

Art. 37
Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore del parco. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ente parco.
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal direttore del parco ed è approvato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento dal consiglio direttivo, in coerenza con il programma triennale (197)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79.

delle attività di cui all'articolo 36, sentita la struttura regionale competente.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il presidente del parco con proprio atto e su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, provvede ad effettuare la valutazione del direttore determinando il premio di risultato nell'ambito dei parametri fissati dalla Giunta regionale.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, il consiglio direttivo approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente.
Art. 38
Bilancio sociale ed ambientale del parco
1. L’ente parco, al fine di rendere nota l’efficacia della propria attività e di indirizzare l’azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente un bilancio sociale ed ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:
a) dà conto dei risultati dell’attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;
b) esplicita ed analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.
2. Il bilancio sociale ed ambientale, ove redatto, integra il bilancio di esercizio di cui all’articolo 35, comma 3.
SEZIONE V
Usi civici
Art. 39
Usi civici
1. L’ente parco, in base all’esito delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico), individua, a titolo ricognitivo, le aree interessate dagli usi civici ricadenti nel territorio del parco.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si applica l’articolo 12 della l.r. 27/2014 .
SEZIONE VI
Personale
Art. 40
Direttore del parco
1. Il presidente dell’ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell’ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il direttore:
a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
b) dirige e coordina il personale dell’ente parco, di cui è responsabile;
c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 37;
e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all’articolo 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);
f) supporta il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell’articolo 21;
g) esercita le attività di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
Art. 41
Norme sul personale
1. Ferma restando la disciplina speciale prevista dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio), al personale dell’ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale “Regioni ed autonomie locali”.
2. La dotazione organica dell’ente parco è approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Il consiglio direttivo con regolamento disciplina l’organizzazione dell’ente parco.
Art. 42
Forme di collaborazione fra enti parco
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi. 35)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 20.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti parco, informate le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori possono individuare, previa intesa fra gli enti stessi, personale per lo svolgimento in comune di specifiche attività di promozione del sistema dei parchi regionali.
3. L’ente parco, su richiesta, può distaccare presso altro ente parco fino a due unità di personale, per particolari esigenze lavorative e per un periodo non superiore ad un anno.
SEZIONE VII
Espropriazioni
Art. 43
Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali
1. L’ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché degli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità “Testo A”).
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2005 , l’ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L’ente parco, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, individua l'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 30/2005 , ovvero può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso gli enti locali, previa convenzione con l'ente prescelto.
4. Gli enti parco regionali, nell’ambito delle forme di collaborazione di cui all’articolo 42, possono costituire un ufficio comune per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 68/2011 .
SEZIONE VIII
Indirizzo, coordinamento e vigilanza sul parco regionale. Commissariamento
Art. 44
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento
1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti d'indirizzo, anche ai fini della predisposizione della sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 novembre (155)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 29.

(198)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80.

dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il budget economico (198)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80.

nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione. (36)

Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 107.

3. La Giunta regionale, esercita altresì la vigilanza sull'amministrazione di ciascun ente parco e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale dirigente regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio dei poteri di cui al comma 3, provvede alla nomina di commissari nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni per gli enti dipendenti di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.