Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO III
Forme e modalità di tutela e conservazione della fauna selvatica, della flora spontanea e degli habitat naturali e seminaturali
Art. 78
Oggetto della tutela
1. Ferme restando le competenze riservate allo stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il presente capo disciplina le forme di tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora spontanea presenti nel territorio regionale, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell’articolo 4 del d.p.r. 357/1997 , nonché della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).
2. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie di flora e fauna protette e di habitat naturali e seminaturali, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Art. 79
Forme di tutela della fauna
1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo, le specie animali ricomprese nell'allegato (79) D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato II della Convenzione di Berna.
2. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per (80) le specie di cui al comma 1, sono vietati:
b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell’ibernazione o del letargo;
d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
e) la detenzione e commercio di esemplari prelevati dall'ambiente naturale (81), vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili.
3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle (81) individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:
a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:
1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN);
2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;
3) dall’implementazione e dall’aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;
b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.
a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 , i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto (81);
b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione ai sensi dell’articolo 83, comma 2.
5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie(79)di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997 . (82)
7. E’ vietato il rilascio in natura di specie animali non autoctone, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa statale.
8. Qualora siano individuate nuove specie animali di cui al comma 1, il soggetto che, a qualsiasi titolo, detenga animali vivi o morti, anche imbalsamati, appartenenti alle specie di nuovo inserimento, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale, entro i sei mesi successivi deve presentare denuncia alla struttura regionale competente. (79) Resta fermo il divieto relativo al commercio, di cui al comma 2, lettera e).
9. Dall’obbligo di denuncia di cui al comma 8, sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.
10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
Art. 80
Forme di tutela della flora
1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo le specie vegetali ricomprese nell'allegato (83) D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato I della Convenzione di Berna.
2. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per(84)le specie di cui al comma 1, sono vietati il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.
3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie ricomprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 nonché quelle (83) individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:
a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:
1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’IUCN;
2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;
3) dall’implementazione ed aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;
b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.
a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo;
b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.
5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle(84) specie di cui ai commi 1 e 3 costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumentidella pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997 . (86)
7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l’utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può individuare ulteriori specie vegetali da assoggettare ai divieti di cui al presente comma, sulla base degli esiti dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, dei dati delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T nonché delle liste redatte dall’IUCN.
8. In deroga a quanto previsto al comma 7, l’utilizzo della Robinia pseudoacacia è consentito esclusivamente ove necessario ad assicurare la stabilità e il consolidamento dei versanti nelle zone sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in mancanza di soluzioni alternative. In tal caso l’ente competente all’autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree di intervento.
9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.
10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
11. Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui al comma 2, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.
Art. 81
Disciplina degli habitat di cui all’allegato A del d.p.r. 357/1997
1. Sono considerati (87) protetti ai sensi del presente capo, gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell’allegato A al d.p.r. 357/1997 .
2. I dati e le informazioni disponibili relativi agli(88)habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
Art. 82
Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del d.p.r. 357/1997
1. Sono, altresì, considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge e all’implementazione ed aggiornamento periodico della banca dati RE.NA.TO di cui all’articolo 13, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Detti habitat sono determinati ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 83.
2. La salvaguardia degli habitat di cui al comma 1, può richiedere altresì la previsione di specifiche analisi ai sensi dell’articolo 83, comma 2. La disciplina degli habitat individuati, qualora interni ai siti della Rete Natura 2000, è contenuta negli strumenti di gestione dei siti stessi.
3. I dati e le informazioni disponibili relativi agli(89) habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
Art. 83
Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione:
a) approva gli specifici elenchi riferiti alle specie animali e vegetali ed agli habitat protetti rispettivamente ai sensi dell’articolo 79, comma 3, dell’articolo 80, comma 3, e dell’articolo 82.
b) definisce le modalità e gli eventuali limiti di prelievo e di raccolta in relazione alle singole specie animali e vegetali individuate ai sensi dell’articolo 79, comma 3, e dell’articolo 80, comma 3;
c) individua le aree nelle quali, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge, degli studi e degli esiti delle ricerche effettuati da professionisti abilitati, dalle università, nonché dai centri di ricerca autorizzati, è segnalata la presenza delle specie animali e vegetali e degli habitat di cui alla lettera a).
2. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, approva le determinazioni previste rispettivamente all’articolo 79, comma 4, all’articolo 80, comma 4, e all’articolo 82, comma 2, relative alla previsione di specifiche analisi e all’individuazione di misure di conservazione.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, provvede alla verifica e all’aggiornamento periodico degli elenchi, dei limiti e restrizioni e delle aree di cui, rispettivamente, al comma 1, lettere a), b) e c), al fine di adeguarne i contenuti allo stato delle conoscenze, comprese eventuali variazioni tassonomiche, agli elenchi dell’IUCN, agli esiti dei monitoraggi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, (90) all’implementazione e all’aggiornamento periodico del RE.NA.TO e della banca dati Bio.Mar.T di cui all’articolo 13.
4. Gli enti locali, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), possono proporre alla Giunta regionale gli aggiornamenti di cui al comma 3.
Art. 84
Ulteriori misure di conservazione
1. Per il perseguimento delle finalità di conservazione di cui all’articolo 1, comma 1, la Giunta regionale in conformità con gli obiettivi e le finalità degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove: (91)
a) programmi d’intervento, ai sensi del presente capo, finalizzati alla sopravvivenza delle popolazioni di specie animali e vegetali ed alla salvaguardia degli habitat;
b) studi e ricerche sulla fauna e sulla flora spontanea e sugli habitat;
c) azioni di monitoraggio, contenimento ed eventuale eradicazione di specie animali e vegetali non autoctone presenti sul territorio regionale, individuate dagli organismi scientifici preposti;
d) forme di intesa e di collaborazione con gli enti competenti in materia ambientale.
1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'articolo 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'articolo 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati. (92)
2. Gli atti di pianificazione del territorio dettano indirizzi e prescrizioni finalizzate a ridurre l’impatto delle attività antropiche sulle specie animali e vegetali e sugli habitat disciplinati dal presente titolo.
Art. 85
Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche
1. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di conservazione di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b), il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati. I centri di conservazione sono riconosciuti con decreto dirigenziale della struttura regionale competente.
2. I centri di conservazione della fauna selvatica possono essere riconosciuti anche quali centri di recupero della fauna selvatica di cui all’articolo 38 della l.r. 3/1994 . Tali centri possono altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento “CEE” n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), delle specie di cui all’articolo 79, comma 7, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell’articolo 94, comma 9.
Art. 86
Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 (93):
a) promuove ed incentiva, anche con finanziamenti, iniziative didattiche e divulgative finalizzate alla diffusione, alla conoscenza ed alla tutela delle specie di flora, di fauna e di habitat riconosciuti ai sensi della presente legge, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali (94) e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti;
b) attribuisce, nelle aree naturali protette ricomprese nel sistema regionale di cui all’articolo 2 nonché nei p(SIC) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 6, priorità nella concessione di finanziamenti regionali con riferimento agli interventi di gestione agricola e di uso del territorio, finalizzati alla realizzazione di:
1) azioni ed interventi coerenti con la programmazione regionale di cui all’articolo 12 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità;
2) pratiche e metodologie di agricoltura biologica, di selvicoltura naturalistica, di agricoltura integrata effettuata ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
3) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;
4) pratiche di contrasto alle specie animali e vegetali non autoctone, realizzate con metodologie definite dagli istituti scientifici competenti (150).
2. La Giunta regionale riconosce le medesime priorità di cui al comma 1, lettera b), nella concessione di finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.
3. Ai fini della verifica dell'appartenenza delle superfici agricole alle aree di cui al comma 1, lettera b), l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) provvede a inserire le delimitazioni territoriali delle suddette aree nell'ambito del LPIS (Land Parcel Identification System), sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.