Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 40
Direttore del parco
1. Il presidente dell’ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell’ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il direttore:
a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
b) dirige e coordina il personale dell’ente parco, di cui è responsabile;
c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 37;
e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all’articolo 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);
f) supporta il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell’articolo 21;
g) esercita le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.