Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 117
Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e con gli enti parco, sottopone a verifica gli habitat naturali di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 56/2000 ed elencati nell’allegato A della medesima legge, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 82 e ne predispone la proposta di riconoscimento al Consiglio regionale.
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’articolo 83, individua gli habitat naturali da riconoscere ai sensi dell’articolo 82;
b) la Giunta regionale, entro centottanta giorni successivi a decorrere dall’adozione della deliberazione di cui alla lettera a), adotta le misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.
3. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera a), restano fermi gli habitat individuati nell’allegato A della del Consiglio regionale 11 marzo 2014, n. 26 (Individuazione dei geotopi di importanza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 . Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ”), ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.