Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 100
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 e dell’articolo 9 del decreto ministeriale, gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014 , il piano ed il regolamento per il parco e il regolamento della riserva prevedono adeguate misure eprescrizioni volte a preservare e valorizzare gli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, in particolare mediante l'apposizione di vincoli di inedificabilità delle aree circostanti fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della l. 10/ 2013 e del decreto ministeriale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.