Menù di navigazione

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 12
- Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni
1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all’articolo 95 della l.r. 68/2011 , salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall’ultima comunicazione effettuata dall’unione di comuni a norma dell’articolo 40 della l.r. 68/2011 . La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16. (54)

Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 7.

3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:
a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;
b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011;
c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;
d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;
e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio della funzione. (33)

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 10.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell’unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l’esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell’unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016. (33)

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 10.

4 bis. Se sulle proposte dell’unione è raggiunta l’intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell’articolo 95, comma 4, della l.r. 68/2011. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell’unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all’articolo 95, comma 8, della l.r. 68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che resta all’unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014. (34)

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 10.

4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011 sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4 bis, ultimo periodo. (34)

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 10.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.