Menù di navigazione

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 11
- Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 . Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014 .
2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 68/2011 , in particolare per l’esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.
3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.
4. Per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l’attività di VIA, volte all’adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi. (31)

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 9.

4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di difesa del suolo e di viabilità regionale (87)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 (88)

Parole inserite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione. (52)

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 5.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.