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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Oggetto e finalità
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Definizioni
chudere cartella CAPO II - Attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative
Art. 4 - Piano per lo sport
Art. 5 - Osservatorio regionale
Art. 6 - Sistema informativo regionale dell’attività fisica
Art. 7 - Promozione dell’attività fisica
Art. 8 - Percorsi formativi
Art. 9 - Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 10 - Attività fisica in ambito socio-sanitario
chudere cartella CAPO III - Esercizio di impianti sportivi
Art. 11 - Esercizio di impianti sportivi
Art. 12 - Regolamento regionale
Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza
chudere cartella CAPO IV - Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali
Art. 14 - Soggetti affidatari
Art. 15 - Regolamento attuativo locale
Art. 16 - Convenzioni
Art. 17 - Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari
chudere cartella CAPO V - Disposizioni finali
Art. 18 - Clausola valutativa
Art. 19 - Norma finanziaria
Art. 20 - Abrogazioni
Art. 21 - Norma finale

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.