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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 21
- Norma finale
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”).
2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza delle convenzioni stesse.
2 bis. Il piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti di cui all’articolo 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi con riferimento agli aspetti di programmazione regionale. (1)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 98.

2 ter. Per l’adeguamento del piano approvato con del. c.r. 18/2012 per i profili di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), si provvede con specifico allegato al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) o alla relativa nota di aggiornamento. (1)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 98.


Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.