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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

CAPO IV
- Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali
Art. 14
- Soggetti affidatari
1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
Art. 15
- Regolamento attuativo locale
1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;
d) durata dell’affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell’impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l’avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all’articolo 14, comma 1;
e) affidamento in gestione commisurato all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti dell’ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
l) scelta dell’affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell’impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.
3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
Art. 16
- Convenzioni
1 . Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell’impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l’associazionismo sportivo nell’impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ivi praticata.
4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.
Art. 17
- Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari
1. Fermo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 90, comma 26, della l. 289/2002 , gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell’università, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all’articolo 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o l’università o in comuni confinanti.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo per l’utilizzo di cui al comma1.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.