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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

CAPO III
- Esercizio di impianti sportivi
Art. 11
- Esercizio di impianti sportivi
1. L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
2. Nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
Art. 12
- Regolamento regionale
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;
c) requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;
d) caratteristiche e livello di qualificazione dei servizi alle persone.
2. Dall’applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le seguenti attività:
a) discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motoria;
b) ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.
Art. 13
- Funzioni amministrative di controllo e vigilanza
1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l’attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all’articolo 12.
2. Il comune competente all’accertamento, qualora accerti difformità, stabilisce nella diffida un termine per l’adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell’attività.
3. La gestione di impianti per l’esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa non conforme alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 12, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00.
4. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro 10.000,00 ed è disposta l’immediata sospensione dell'attività.
5. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative e al loro introito appartiene al comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
6. Il comune per l’accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti allo scopo deputati.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.