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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 22
Monitoraggio
1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento, sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:
a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;
b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all’elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale
a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;
b) un rapporto generale di monitoraggio, in occasione della presentazione del rendiconto della Regione;
c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione della nota di aggiornamento del DEFR.
3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l’indicazione delle principali realizzazioni e delle risorse previste ed utilizzate.
4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.