SEZIONE VI
Valutazione, monitoraggio e verifica
Art. 20
Valutazione degli strumenti di programmazione
1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, contengono:
a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della stessa
l.r. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste.
Art. 21
Nucleo unificato regionale di valutazione
1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.
3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno.
4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Art. 22
Monitoraggio
1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento, sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:
a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;
b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all’elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale
a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;
b) un rapporto generale di monitoraggio, in occasione della presentazione del rendiconto della Regione;
c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione della nota di aggiornamento del DEFR.
3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l’indicazione delle principali realizzazioni e delle risorse previste ed utilizzate.
4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.