Menù di navigazione

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 31
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternod. lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l’altro:
a) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria;
b) le modalità per le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
c) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
d) le disposizioni operative inerenti la gestione dell’entrata e dell’indebitamento;
e) le disposizioni operative inerenti la gestione della spesa;
f) le modalità di gestione inerenti le fasi dell’incasso delle entrate, con riferimento sia all’attivazione di procedure bonarie, sia di procedure coattive;
g) le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione; (7)

La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

h) le modalità per la gestione del registro unico delle polizze fideiussorie attive;
l) ogni altro oggetto per il quale il Sito esternod.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati, dispongano un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.
2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”), in quanto compatibili con il Sito esternod.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
3. Con il regolamento di cui all'Sito esternoarticolo 32 della legge 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), sono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto del Sito esternod.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
4. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.