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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO VII
Modifiche al capo II del titolo IV della l.r. 40/2005
Art. 33
Organi. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 40/2005
a bis) il collegio di direzione;
”.
Art. 34
Funzioni e competenze del direttore generale. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
poteri di gestione
” è inserita la seguente: “
complessiva
a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario, e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali e del direttore della rete ospedaliera;
h) i provvedimenti che comportano modifiche del patrimonio immobiliare dell’azienda;
”.
Art. 35
Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 40/2005
1. Il comma 8 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
8. La conferenza aziendale dei sindaci, nel caso di manifesta inattuazione dei piani attuativi locali, può chiedere al Presidente della Giunta regionale di revocare il direttore generale o, qualora il contratto sia già scaduto, di non disporre l’attribuzione di un ulteriore mandato.
”.
Art. 36
Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore dei servizi sociali. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Nelle aziende unità sanitarie locali il direttore è coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'articolo 3-septies del decreto delegato.
”.
Art 37
Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone distretto. Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo di aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie e ESTAR, degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero-universitarie, degli aspiranti alla nomina a direttore dei servizi sociali di aziende unità sanitarie locali e degli aspiranti alla nomina dei direttori delle società della salute e dei direttori delle zone distretto.
”.
Art. 38
Collegio di direzione delle aziende sanitarie. Inserimento dell’articolo 40 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 40 ter Collegio di direzione delle aziende sanitarie.
1. In ogni azienda sanitaria è costituito il collegio di direzione, di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative per lo svolgimento della attività libero-
professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il collegio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo clinico dell'azienda con modalità disciplinate dallo statuto; la disciplina prevede la convocazione periodica
dell'organismo da parte del direttore sanitario, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di
partecipazione del collegio di direzione all'azione di governo.
2. Il collegio di direzione è composto da:
a) Il direttore sanitario, che lo presiede;
b) i vice presidenti del consiglio dei sanitari;
c) i direttori dei dipartimenti, di cui all’articolo 69 bis, comma 2;
d) i direttori infermieristico e tecnico sanitario di cui all’articolo 69 quinquies comma 5;
e) un medico di medicina generale eletto fra i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di cui all'
Sito esternoarticolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189
, e un pediatra di libera scelta eletto dal comitato aziendale della pediatria di libera scelta.
3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte del collegio di direzione anche i coordinatori sanitari ed i coordinatori sociosanitari di zona di cui all'articolo 64.2, comma 4, ed i direttori dei presidi ospedalieri.
4. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono complessivamente in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, ove si verificasse uno squilibrio tra le due componenti, il collegio di direzione è integrato dal numero di membri necessario per raggiungere la parità, designati dai dipartimenti tra i dirigenti laureati responsabili di strutture organizzative all'interno dei dipartimenti stessi.
5. Alle sedute del collegio di direzione partecipano altresì il direttore amministrativo, e il farmacista incaricato dal direttore sanitario del coordinamento e dell'integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco.
”.
Art. 39
Collegio sindacale. Nomina e funzionamento. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 le parole: “
è composto da cinque membri nominati
” sono sostituite dalle seguenti: “
è nominato
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 3, del decreto delegato, previa deliberazione del Consiglio regionale
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.