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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO VI
Art. 28
Aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 40/2005 la parola “
inscindibilmente
” è soppressa.
Art. 29
Rete pediatrica e ruolo dell’azienda ospedaliero-universitaria Meyer. Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 33 bis - Rete pediatrica e ruolo dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer
1. L’azienda ospedaliero universitaria Meyer assicura, nell’ambito regionale, di concerto con i direttori per la programmazione di area vasta ed i direttori generali delle aziende sanitarie, la funzione di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale.
2. In tale ambito, l'azienda ospedaliero universitaria Meyer procede, di concerto con i direttori per la programmazione di area vasta ed i direttori generali delle aziende sanitarie, alla definizione:
a) dei percorsi assistenziali omogenei, anche con l’integrazione ospedale-territorio e il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine alla sua abitazione, fatte salve le attività diagnostico-clinico-terapeutiche a più elevata complessità;
b) le iniziative necessarie per assicurare la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate;
c) di percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità in età pediatrica;
d) dei ruoli dei diversi soggetti che fanno parte della rete pediatrica;
e) dello sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie, in ambito pediatrico.
3. L'azienda ospedaliero universitaria Meyer si raccorda con i direttori per la programmazione di area vasta e con i direttori generali delle aziende sanitarie per la condivisione di una metodologia organizzativa omogenea, per l’applicazione di percorsi assistenziali definiti e per la promozione della qualità e dell’appropriatezza delle cure in ambito pediatrico.
4. Il governo e la composizione della rete pediatrica regionale è definito dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.
”.
Art. 30
Percorso pediatrico nel pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico. Inserimento dell’articolo 33 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 33bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 33 ter Percorso pediatrico nei pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico
1. Nei presidi ospedalieri toscani con oltre duemilacinquecento accessi pediatrici annui sono assunte le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell’assistenza pediatrica, nonché per
garantire il diritto del minore all’accesso specifico riservato a cure tempestive ed appropriate,
anche attraverso aree individuate fisicamente che garantiscano ai percorsi di permanenza nel settore dell’emergenza urgenza le peculiari necessità del minore, dalle attrezzature mediche e di assistenza agli spazi ludici e di soggiorno, di diagnostica e di cura.
2. Per la grave cronicità in età pediatrica sono istituiti percorsi per una precoce presa in carico integrata multidisciplinare. I centri di riferimento presenti in Toscana si coordinano e predispongono protocolli condivisi su tutto il territorio regionale validati dalla letteratura internazionale per una gestione in rete che garantisca la massima qualità, nonché la disponibilità di cure idonee prossime al luogo di residenza della famiglia
”.
Art. 31
Sperimentazioni gestionali. Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 34 della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 34 Sperimentazioni gestionali
1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell’organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate
2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema dello statuto delle società che si intende costituire, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti in forma societaria avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto delegato.
3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l’andamento delle società costituite per le sperimentazioni gestionali.
”.
Art. 32
Sperimentazioni gestionali con convenzione. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 34 bis
1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell’organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare convenzioni con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate
2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema della convenzione che si intende attivare, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti con convenzione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto delegato.
3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l’andamento delle convenzioni attivate per le sperimentazioni gestionali.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.