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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO IV
Modifiche al capo II del titolo III della l.r. 40/2005
Art. 12
Regione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2005
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r.40/2005 è inserito il seguente:
1 bis) la Giunta regionale approva i piani di area vasta, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 23 bis comma 4;”
d bis) impartisce direttive alle aziende sanitarie per la definizione dello statuto e dei regolamenti interni, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1;
”.
4. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r.40/2005 dopo la parola: “
parere
” sono inserite le seguenti: “
, sentita la commissione consiliare competente,
”.
5. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4. quinquies. Ai fini della valutazione della reale efficacia delle tecnologie, della loro appropriatezza ed efficienza, dei benefici clinici e organizzativi ad esse legati, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari.
”.
4 sexies. La Commissione, di cui al comma 4-quinquies, è composta:
a) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie, con funzioni di coordinamento;
b) dai direttori per la programmazione di area vasta o loro delegati;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.
”.
7. Dopo il comma 4 sexies dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 septies. La Giunta regionale definisce con specifico atto le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione delle tecnologie sanitarie.
”.
8. Dopo il comma 4 septies dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 octies. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi di esperti individuati all'interno del servizio sanitario regionale, del Consiglio sanitario regionale, della Commissione terapeutica regionale e degli organismi di governo clinico della Regione.
”.
Art. 13
Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 40/2005 le parole: “un rappresentante” sono sostituite dalle seguenti: “ due rappresentanti”;
c) i direttori per la programmazione di area vasta di cui all’articolo 9 bis
.”.
4. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 40/2005 le parole: “
comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 7
”.
5. Alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 40/2005 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti “
comma 3
”.
6. Al comma 8 dell’articolo 11 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
a maggioranza
” sono inserite le seguenti: “
dei due terzi
”;
Art. 14
Art. 15
Le conferenze aziendali dei sindaci. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 12 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 12 Le conferenze aziendali dei sindaci
1. La conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali integrate e dai presidenti delle società della salute ed è presieduta da uno dei componenti scelto fra i presidenti delle conferenze zonali integrate o fra i presidenti delle società della salute. Alle sedute della conferenza partecipano per gli atti di relativa competenza i direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta, il direttore per la programmazione di area vasta e il Rettore dell’università di riferimento senza diritto di voto.
2. I componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione in proporzione alla popolazione residente.
3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione.
4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte dei presidenti delle conferenze zonali integrate o dei presidenti delle società della salute. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo con funzioni istruttorie per la conferenza.
5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui
all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato.
6. La conferenza aziendale dei sindaci svolge le seguenti funzioni:
a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 22;
b) approva il piano attuativo locale;
c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera a);
d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;
e) propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 8;
f) concorre con propri indirizzi all’elaborazione del piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis;
g) esprime l’intesa sul piano di area vasta ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4;
h) esprime parere obbligatorio sul piano attuativo delle aziende ospedaliero universitarie di riferimento e sulle relative relazioni aziendali.
7. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali dei sindaci sono supportate, nell'esercizio delle loro attività, dall'insieme degli uffici di piano di livello zonale di cui all'articolo 64.2, comma 5.
”.
Art. 16
Conferenza zonale integrata. Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 12 bis Conferenza zonale integrata
1. La conferenza zonale integrata è la conferenza zonale dei sindaci di cui all’
articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.
2. I componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:
a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;
b) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria locale di riferimento.
3. La conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell’intesa di cui al comma 5, lettera c).
4. Alla conferenza di cui al presente articolo si applica l’articolo 34, commi 3, 4 e 5,
della l.r. 41/2005
.
5. La conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute ed in particolare:
a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano integrato di salute (PIS), tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione;
b) approva il PIS;
c) esprime l’intesa necessaria per la nomina del responsabile di zona;
d) coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;
e) approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 70 bis;
f) esprime l’intesa necessaria per la nomina del coordinatore sociale di zona di cui all’
articolo 37 della l.r. 41/2005
.
6. Il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell’assessore competente e da parte del direttore generale nei confronti di un componente del comitato di direzione ad esclusione del responsabile di zona-distretto. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo della conferenza.
7. Laddove costituite le società della salute le competenze della conferenza zonale integrata sono esercitate dall’assemblea dei soci di cui all’articolo 71 sexies.
”.
Art. 17
Università. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 40/2005
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
la commissione è formata
” sono aggiunte le seguenti: “
dai direttori per la programmazione di area vasta,
”.
2. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 13 della l.r.40/2005 dopo le parole: “
apporti reciproci
” sono aggiunte le seguenti: “
con particolare riguardo alle modalità di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale alla didattica e alla formazione,

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.