Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015
CAPO II
Modifiche al titolo II della l.r. 40/2005
Art. 2
I principi costitutivi del servizio sanitario regionale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 40/2005
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.40/2005 è inserita la seguente:
“
c bis) rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, montane, insulari e di confine, alla loro
identità territoriale, alle esperienze ospedaliere maturate.
”Art. 3
Percorso assistenziale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
risorse disponibili.
” sono aggiunte le seguenti:” Tali servizi erogano anche prestazioni di medicina complementare e integrata, in base alla valutazione di comprovata efficacia e nel rispetto della programmazione regionale in materia.
”.2. Alla lettera c) del comma 3, dell’articolo 4 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
libera scelta
” sono inserite le seguenti: ”e i medici specialisti ambulatoriali interni
”.Art. 4
L’integrazione delle politiche sanitarie. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2005 le parole: “
conferenza regionale delle società della salute
” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza regionale dei sindaci
”.2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
di cui all’articolo 12
” sono aggiunte le seguenti: “e tramite la conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis
”.Art. 5
Salute globale e lotta alle disuguaglianze. Inserimento dell’articolo 7bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 7 bis Salute globale e lotta alle disuguaglianze
1. La Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell'ambito della salute e rendere più agevole l'accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione si avvale del Centro di salute globale, istituito presso l'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.