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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO XVI
Modifiche al capo II del titolo VI della l.r. 40/2005
Art. 76
Prestazioni. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 74 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
sociale integrato regionale
” sono inserite le seguenti: “
dentro un quadro di principi di massima trasparenza e circolarità di informazione
Art. 77
Sistema unificato di prenotazione regionale. Inserimento dell’articolo 74 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 74 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 74 bis Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi
1. I sistemi di prenotazione devono essere uniformi a livello regionale al fine di fornire all’utente la disponibilità all’accesso alla prestazione necessaria sia su base temporale che territoriale in funzione della circolarità dell’informazione, trasparenza e immediatezza.
2. Le possibili posizioni libere per le prestazioni sono comunicate immediatamente e associate a sistemi di registrazione di ogni eventuale variazione alle liste formatesi.
”.
Art. 78
1. All’articolo 75 della l.r. 40/2005 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’accesso alle prestazioni di cui al comma 1 per gli stranieri e i cittadini italiani non residenti in Toscana, fatti salvi i minorenni e le donne incinte, è garantito soltanto se l’utente è in regola con il pagamento dei ticket, anche con riferimento a prestazioni erogate in passato dal servizio sanitario regionale.
”.
2. All’articolo 75 della l.r. 40/2005 , dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2 bis. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, le aziende sanitarie avviano, anche in forma sperimentale, iniziative tese a garantire ai cittadini residenti in Toscana, l’apertura oltre il normale orario, di almeno un presidio sanitario per provincia, per almeno una sera la settimana e almeno due domeniche ala mese, per alcuni servizi diagnostico specialistici anche al fine di ridurre le liste d’attesa.
”.
Art. 79
Fascicolo sanitario elettronico. Sostituzione dell’articolo 76 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 76 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 76 bis Fascicolo sanitario elettronico
1 Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito.
2 Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
3. Il FSE consente anche l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).
4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE.
5. Il FSE è alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo. L’accesso e la consultazione del FSE avviene mediante tessera sanitaria su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS) o con gli strumenti di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale o con altre modalità abilitate dalla stessa TS-CNS. L’attivazione o la mancata attivazione del FSE non comportano alcun effetto sul diritto di usufruire delle prestazioni del servizio sanitario regionale.
6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del servizio sanitario regionale e dei servizi socio-sanitari regionali nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal d.p.c.m. 178/2015.
7. Il consenso rilasciato dall’assistito può essere revocato in qualsiasi momento senza conseguenze in ordine all’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.
8. Il d.p.c.m. 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.
9. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i dati e i documenti integrativi di cui all'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 178/2015. Adotta altresì con propria deliberazione le indicazioni operative e le misure tecniche integrative del d.p.c.m. suddetto nel rispetto di quanto previsto dal
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
10. Le finalità di cui al comma 2, lettera a) sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e socio-sanitario regionale che prendono in cura l’assistito.
11. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE, per le finalità di cui al comma 2, lettera a), può essere effettuata solo con il consenso dell’assistito, secondo modalità individuate dal d.p.c.m. 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
12. L’accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.c.m. 178/2015.
13. Le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c), sono perseguite dalla Regione senza l’utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel d.p.c.m.
”.
Art. 80
Programmazione ed organizzazione dei servizi. Modifiche all’articolo 76 sexies della l.r. 40/2005
3. Il piano annuale attuativo ed operativo locale è proposto dal direttore del dipartimento di emergenza-urgenza di concerto con i direttori delle centrali operative 118, è approvato dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 76 octies ed è deliberato con atto del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.