Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015
CAPO I
Modifiche al titolo I della l.r. 40/2005
Art. 1
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2005
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituita dalla seguente:
“
a) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria
”.2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
“
q bis) per rete pediatrica regionale, il complesso di obiettivi, modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi nei principali ambiti di assistenza pediatrica che garantiscano le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza più adeguata al paziente pediatrico nel luogo più vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale, in forma coordinata
”;3. Il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
1) area funzionale, per le attività tecnico amministrative del centro direzionale;
”. 4. Dopo il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuità ospedale territorio
”.5. Il numero 3 della lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 è abrogato.
6. Il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
1)unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico-professionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa; le attività organizzative dell’unità operativa sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza;
”7. Dopo il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria
“
1 bis) unità operativa semplice dipartimentale, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento; l’unità operativa semplice dipartimentale è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie;
”.8. Alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4
”Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.