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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 84
Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali
1. Il patrimonio delle aziende unità sanitarie locali soppresse, come risultante dall'atto di ricognizione, di cui all'articolo 83, comma 4, è trasferito alle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione. La deliberazione di Giunta regionale, di cui all'articolo 83, comma 4, con la quale si approva la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2015, costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.