Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015
Art. 84
Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali
1. Il patrimonio delle aziende unità sanitarie locali soppresse, come risultante dall'atto di ricognizione, di cui all'articolo 83, comma 4, è trasferito alle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione. La deliberazione di Giunta regionale, di cui all'articolo 83, comma 4, con la quale si approva la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2015, costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Note del Redattore:
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