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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 55
Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Presso la direzione delle aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:
a) Aree funzionali amministrative relative alle specifiche funzioni aziendali;
b) Aree funzionali tecniche relative alle specifiche funzioni aziendali;
c) Staff di direzione, articolato in staff di direzione aziendale e staff di direzione sanitaria
”.
2. Al numero 1) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 dopo la parola: “
prevenzione
” sono inserite le seguenti: “
costituite a livello di zona distretto
”.
2) i dipartimenti di cui agli articoli 67 e 69 bis;
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis: Per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal direttore generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percorso ove coinvolte più UUOO o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale nel caso di organizzazioni formate da soli professionisti, senza afferenze dirette delle unità operative.
6. All’alinea del comma 4 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 le parole: “
numero 2)
” sono sostituite dalle seguenti: “
numero 1)
”.
7. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 dopo la parola “
budget
” è inserita la seguente: “
assegnato
”.
8. Il comma 5 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Per le strutture funzionali di cui al comma 3, lettera a), numero 2), la nomina del responsabile è
effettuata dal direttore generale ai sensi degli articoli 67 e 69 bis e seguenti
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.