Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015
Art. 40
Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“
d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;
”.2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
“
d ter) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;
”.3. Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
“
d quater) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);
”.4. Dopo la lettera d quater) del comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
“
d quinquies) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.
”.5. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina:
a) le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;
b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.