Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 40
Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005
d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;
”.
d ter) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;
”.
d quater) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);
”.
d quinquies) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina:
a) le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;
b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.