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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO VIII
Modifiche al capo III del titolo IV della l.r. 40/2005
Art. 40
Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005
d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;
”.
d ter) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;
”.
d quater) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);
”.
d quinquies) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina:
a) le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;
b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 41
Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 40/2005 le parole: “
di vigilanza ed ispezione
” sono sostituite dalle seguenti: “
della prevenzione
”.
Art. 42
Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 40/2005
c) quattro componenti in rappresentanza degli altri laureati, in misura pari tra la componente universitaria e quella ospedaliera
”;
2. Il comma 9 dell’articolo 45 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
9. Al fine di assicurare la piena rappresentatività nel consiglio dei sanitari delle strutture di cui al comma 3, lettera a), in sede di insediamento, il direttore generale può designare i membri, individuati tra i dirigenti, nel numero strettamente necessario a soddisfare i criteri di parità enunciati nei commi precedenti fino ad un massimo di otto membri, tenendo conto dei livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale
”.
Art. 43
Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
comma 3, lettera a)
” sono aggiunte le seguenti: “
i candidati alla vice presidenza devono provenire dalla componente elettiva del consiglio
”.
Art. 44
Abrogazione dell’articolo 48 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 48 della l.r. 40/2005 è abrogato.
Art. 45
Abrogazione dell’articolo 49 della l.r. 40/2005

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.