Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO XVII
Modifiche al capo II bis del titolo VI della l.r. 40/2005
Art. 81
Conferenza regionale permanente. Modifiche all’articolo 76 septies della l.r. 40/2005
b) i direttori per la programmazione di area vasta di cui all’articolo 9 bis o loro delegati;
”.
1) rappresentanza di associazioni che esercitano l’attività nel territorio delle tre aziende unità sanitarie locali;
”.
Art. 82
Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005
a bis) dal direttore per la programmazione di area vasta, di cui all’articolo 9 bis, o suo delegato;
”.
c) dai direttori delle centrali operative 118, o loro delegati
”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 , le parole: “
da due membri, o loro delegati, designati dagli organismi maggiormente rappresentativi
” sono sostituite dalle seguenti: “
da quattro membri, o loro delegati, designati in numero di due da ciascuno degli organismi regionali maggiormente rappresentativi
”;
4. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 le parole: “
maggiormente rappresentativo delle
“ sono sostituite dalle seguenti: “
maggiormente rappresentativo di almeno dieci
5. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 le parole “
un membro designato
” sono sostituite dalle seguenti: “
due membri designati
” e le parole “
o suo delegato
” sono sostituite dalle seguenti: “
o loro delegati.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.